Un lavoratore “individuale” può definirsi IMPRESA?
Buongiorno.
Un lavoratore individuale , può definirsi impresa?. Mi spiego.
Capita spesso in un cantiere avere l’impresa edile e la presenza di un lavoratore individuale (idraulico, imbianchino, falegname, ecc), chiamato dal committente.
Nel caso di lavoro non contemporaneo è necessario il PSC e quindi la nomina del CSE.
Cordiali saluti
Grazie
Premesso che l’impresa individuale può avere dipendenti e non, per accertare ciò è opportuno verificare la visura camerale dell’impresa nella quale se è scritto:
Indipendente: 1 ; significa che l’impresa è formata dal solo titolare; nella fattispecie poiché presso la Camera di Commercio , industria ed artigianato, il termine di “lavoratore autonomo”, non compare, l’impresa individuale senza dipendenti può essere equiparata a “lavoratore autonomo”.
Dipendente: 1 o più di uno; significa che oltre il responsabile dell’impresa sono presenti anche lavoratori subordinati per cui ci troviamo di fronte alla vera e propria impresa.
Quella dell’impresa individuale senza dipendenti è una “furbata all’itatliana “ che, se non si verificano infortuni in cantiere tutto fila liscio, ma se si dovesse verificare un infortunio, spesso possono entrare nel gioco delle responsabilità sia il cosiddetto “lavoratore autonomo”, committente., responsabile dei lavori o datore di lavoro che ha subappaltato il lavoro all’autonomo.
Non mi dilungo a spiegare i vari casi che potrebbero verificarsi con gli incarichi affidati agli “autonomi” perché richiederebbe molto tempo.
In risposta al quesito posto, a prescindere se il lavoro è o non in contemporaneo, se nel cantiere operano un idraulico “autonomo”, un imbianchino “autonomo”, un falegname “autonomo” etc.., questi non devono redigere il POS poiché tale documento deve essere redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice ( art 89, comma 1, lettera h), D.Lgs 81/08 e s.m.i.) che certamente non può essere “l’autonomo” poiché non è datore di lavoro non avendo lavoratori alle proprie dipendenze.
Nella fattispecie, il committente non deve designare il CSP e neanche il CSE ( quindi niente PSC) poiché essendo “autonomi” non sono imprese e pertanto i lavori non rientrano nell’applicazione dell’art 90, commi 3,4,5 e 11, D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Dal punto di vista dell’applicazione del D.lgs 81/08 e s.m.i. non ci sono problemi ma sarebbe curioso capire come può un elettricista “autonomo” a far passare i conduttori elettrici nelle forassite dal piano terra al primo piano senza l’aiuto di altro personale; come può un falegname “autonomo” a realizzare e installare portoni e finestre etc….
In tale situazione il Committente ha nel cantiere un gruppo di “autonomi” che opera senza alcun coordinamento e deve augurarsi che non si verifichi alcun infortunio. In caso analogo la sentenza n° 1770 del 16.01.2009 della Corte di Cassazione Penale – Sez. IV – ha equiparato i lavoratori “autonomi” ad “impresa” e condannato il committente per non aver designato il Coordinatore in fase di esecuzione, affermando che anche se non era un obbligo, sarebbe stato opportuno designare tale figura per far si che l’evento non si verificasse.