L’ancoraggio può essere modificato da come riportato nell’art. 125?
Egr. Ing.
in merito agli ancoraggi del ponteggio bisogna attenersi a quanto riportato nell’art 125 dell’81/08 o tale sistema può essere modificato?
Grazie per l’attenzione.
Per quanto attiene agli ancoraggi è un OBBLIGO attenersi a quanto sancito nell’art 125, D.lgs 81/08 e s.m.i. che testualmente recita:” Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia
E’ doveroso comunque far rilevare che nell’articolo innanzi citato c’è l’avverbio “almeno” che secondo il mio parere sta a significare che se il ponteggio regge perché è stato ancorato “…in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo..” tutto rientra nella normalità, ma se il ponteggio dovesse cedere ed essere causa di qualche infortunio, il Magistrato di turno affermerà che era un obbligo attenersi a quanto sancito dall’125 ma visto che il ponteggio ha ceduto, era opportuno provvedere ad aumentare il numero degli ancoraggi atteso che nell’articolo innanzi citato era riportato l’avverbio “almeno”.
Concludendo le consiglio di valutare sempre la resistenza della muratura dove viene ancorato il ponteggio e, al bisogno, aumentare il numero degli ancoraggi individuandone soprattutto il tipo da utilizzare (a tassello, a cravatta, ad anello, speciale).