Se l’impresa esecutrice è una sola ad eseguire lavori edili in un impianto di Termovalorizzazione, il D.U.V.R.I deve essere redatto?
Buongiorno, avrei un quesito da porre. Sono RSPP presso un impianto di Termovalorizzazione. Nel caso di rifacimento del rivestimento in refrattario del forno affidato ad una ditta esterna, è necessario redigere il PSC (trattandosi di lavori edili) o è sufficiente redigere il DUVRI?
Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti.
Essendo i lavori eseguiti da una sola impresa, non rientrano nell’applicazione di cui all’art. 90, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i. per cui il committente non dovendo designare il CSP, di conseguenza non deve essere redatto il PSC.
Nella fattispecie il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve redigere il P.O.S. ai sensi dell’art 96, comma1, lettera g), D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Se NON ci sono interferenze tra i lavoratori dell’impianto di Termovalorizzatore e i lavoratori dell’impresa che dovrà eseguire i lavori, il problema del DUVRI non si pone.
Al contrario, se dovessero esserci interferenze, ci sono due correnti di pensiero nell’interpretazione del comma 2, dell’art. 96 e precisamente:
Prima corrente :
L’art 96, comma 2, D.Lgs 818 e s.m.i., recita testualmente: “ L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
articolo 100nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a)’articolo 26, commi1, lettera b), e all’articolo 29, comma 3
Quel nonchésignifica che se non c’è il PSC ma c’è solo il POS, il datore di lavoro del Termovalorizzatore deve redigere il DUVRI di cui all’art 26, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Seconda corrente:
Per i lavori di cui all’Allegato X ( elenco lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) ) il DUVRI non deve essere redatto in riferimento all’art 96, comma 2, ma tale documento deve essere redatto, ai sensi dell’art 26, solo quando si tratta di lavori NON EDILI.
Conclusione.
Io sono per la seconda corrente di pensiero perché in realtà il Legislatore ha tenuto conto che sia nel PSC che nel POS vengono riportate le fasi lavorative per cui la redazione del DUVRI sarebbe un ulteriore cumulo di carte. Ciò, a mio parere, viene anche confermato dal fatto che se viene disatteso quanto riportato nell’art 96, comma 2, D.Lgs 818 e s.m.i. ( e cioè se non venisse redatto il DUVRI) tale violazione NON E’ SANZIONATA NE’ PENALMENTE NE’ SONO PREVISTE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.
Pertanto se si dovessero verificare interferenze tra i lavoratori del Termovalorizzatore e i lavoratori dell’impresa esecutrice dei lavori, basta la redazione del POS da parte del datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori.
Il datore di lavoro del Termovalorizzatore deve invece fornire al datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori che devono realizzare il rivestimento in refrattario, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ( Termovalorizzatore) .