Fino a che punto il CSE deve entrare nel merito del POS?
Egr. Ingegnere,
ho scoperto recentemente il vostro sito. Vi faccio i miei complimenti perchè date risposte complete ed approfondite.
Vorrei porre questo quesito:
– Fino a che punto il CSE deve entrare nel merito del POS?
Cosa si deve intendere per verifica della sua idoneità?
A mio avviso, se il POS riporta dati sbagliati, indice di un frettoloso copia-incolla (errori nell’indirizzo del cantiere, nella descrizione del lavoro in essere, nei nominativi delle persone coinvolte, ecc.) non può essere accettato, ed il CSE deve richiederne la correzione, se non altro per poter dimostrare che sta attivamente svolgendo il proprio compito.
Ma se il POS non entra adeguatamente nel merito dei rischi e delle prevenzioni delle specifiche lavorazioni di quella ditta, cosa deve fare il CSE? Non credo che tocchi a questa figura porre rimedio alle manchevolezze delle ditte esecutrici. Non credo che il CSE si debba sostituire ai datori di lavoro.
Vi ringrazio anticipatamente.
Gli ispettori spesso, spessissimo, non entrano nel merito del POS se non quando succede un infortunio per verificare se i rischi relativi all’infortunio verificatosi erano stati previsti e prendere atto delle modalità adottate per eliminarli o quantomeno ridurli.
Il motivo che gli ispettori non si soffermano sul POS è perché il CSE ai sensi dell’art 92, comma 1, lettera b) ne deve verificare la coerenza con il PSC. Se ciò è avvenuto si evince dalla firma che il CSE appone sul POS per presa visione, se ciò non avviene, gli ispettori contestano al CSE la mancata verifica di cui al precitato art 92 che prevede l’arresto da TRE a SEI mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Nella fattispecie, se il CSE dovesse accorgersi che nel POS non sono menzionate tutte le lavorazioni che l’impresa deve eseguire o se nello stesso vengono riportate macchine o attrezzature che nulla hanno a che fare con i lavori da effettuare, deve rimandare il POS al datore di Lavoro dell’impresa esecutrice e farglielo modificare.
In realtà il POS non lo redige il datore di lavoro dell’impresa ma un tecnico che può essere professionalmente preparato o non.
Il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice, quando vede che il CSE gli rimanda indietro il POS deve prendere atto che il tecnico che ha redatto tale documento non è idoneo per tale lavoro e quindi cambia tecnico che potrebbe essere anche il CSE che nella fattispecie non è incompatibile poiché chi firma tale documento è sempre il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Il mio consiglio è che il CSE quando accerta che il POS non è coerente con il PSC lo deve rimandare al Datore di lavoro dell’impresa esecutrice e non fare entrare in cantiere tale impresa atteso che il CSE ha massimo 15 giorni per valutare il documento e dare “nulla-osta” all’impressa affinché possa iniziare i lavori.