Cosa si intende per mera fornitura di materiale?
Egregio Ingegnere
Le domanda che le pongo sono:
- cosa si intende per mera fornitura di materiale;
- quali sono i compiti del CSE nel caso di “mera fornitura di materiale” e chi è delegato al controllo delle relative operazioni in cantiere.
Le faccio i complimenti per come è strutturato il sito, in attesa di risposta le porgo i più distinti saluti.
In merito a quanto chiesto per “mera fornitura di materiale” deve intendersi la fornitura di qualsiasi materiale senza che i lavoratori dell’impresa fornitrice contribuiscono alla realizzazione dell’opera.
Esempio: il fornitore del calcestruzzo se consegna il cls solo con l’operatore della pompa ma il terminale è nelle mani del lavoratore dell’impresa esecutrice , nella fattispecie, il pompista del cls non partecipa alla realizzazione dell’opera.
Se l’impresa che fornisce le porte, scarica le stesse all’interno del cantiere ma gli operai dell’impresa fornitrice non le installano, ciò è “mera fornitura di materiale” perché i lavoratori dell’impresa fornitrice delle porte non installandole non partecipano alla realizzazione dell’opera.
In tutti e due i casi le relative imprese non devono redigere il POS ma il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve comunicare ai datori di lavoro delle imprese fornitrici i rischi presenti in cantiere.
Nella fattispecie il CSE deve “vigilare” quando si eseguono i lavori del getto del cls per accertarsi se vengono rispettate le norme previste nel PSC atteso che il getto del cls può presentare rischi soprattutto in presenza di linee elettriche con conduttori nudi.
Nelle operazioni di scarico di altro materiale è il datore di lavoro dell’impresa esecutrice o il preposto dello stesso che deve verificare le operazioni di scarico del materiale.
Il CSE deve solamente organizzare il coordinamento e “vigilare” sull’applicazione di quanto riportato nel PSC e POS.