Per fare operare in cantiere un gruista, il datore di lavoro può rilasciare, una generica dichiarazione sostitutiva sulle capacità dell’operatore, sulla sua esperienza maturata negli anni e sulla formazione impartita?
Gent. Sig. Esposito,
a Suo parere un gruista, provvisto di idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente ma senza specifico attestato di formazione sulla mansione e senza relativo patentino, può essere ammesso ad operare in cantiere per la movimentazione di una gru montata su autocarro? Il datore di lavoro ha fornito, in alternativa all’attestato e al patentino, una generica dichiarazione sostitutiva sulle capacità dell’operatore, sulla sua esperienza maturata negli anni e sulla formazione impartita.
Grazie. Saluti.
Per quanto attiene al Tit. III ( uso delle attrezzature e dei DPI) l’art 71, comma 8, D.Lgs 81/08 e s.m.i., sancisce che: “ Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti”.
Ai sensi dell’art.37, comma 5, (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) si evince che “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”.
Il “patentino” che si rilasciava negli anni addietro oggi è sostituito dall’attestato di ADDESTRAMENTO.
A Lei lascio le conclusioni.