In un cantiere è prevista la presenza di due imprese, non contemporanea, per lavori di manutenzione ordinaria ( senza DIA o permesso di costruire), il PSC deve essere redatto?
In un cantiere è prevista la presenza di due imprese, non contemporanea, per lavori di manutenzione ordinaria (senza DIA o permesso di costruire), il PSC deve essere redatto?
Salve ingegnere un chiarimento in merito ai titoli abilitativi. Se in un cantiere operano due imprese anche non contemporaneamente:
1) Il PSC va redatto se i lavori sono di manutenzione ordinaria, cioè senza DIA o Permesso di C. ma solo comunicazione al Comune?
Grazie e buona serata.
Quando nel cantiere sono presenti anche se non in contemporanea due imprese, il Committente deve designare il coordinatore per la progettazione e successivamente, prima dell’inizio dei lavori, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori; ciò a prescindere dal permesso di costruire, Dia o importo dei lavori.
In poche parole non deve tener conto dell’art. 90, comma 11, D.lgs 81/08 e s.m.i. poiché la Corte di Giustizia europea, con una sentenza del 7 ottobre 2010 ha chiarito i dubbi del Tribunale di Bolzano su alcune deroghe alle norme comunitarie operate dalla legge italiana.
La Corte europea ha quindi bocciato la deroga introdotta dalla normativa italiana, che prevede la nomina del coordinatore solo se i lavori sono soggetti al permesso di costruire.
Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. nel recepire la direttiva 92/57/CEE, non ha infatti previsto il coordinatore per la sicurezza nei lavori privati svolti da più imprese ma soggetti ad altri titoli abilitativi, come Dia o comunicazione di inizio lavori.
Secondo la normativa italiana il committente o il responsabile dei lavori se sono presenti più imprese deve designare il coordinatore per la progettazione. L’obbligo non sussiste per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire di importo minore a 100 mila euro. In questo caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.( Art 90, comma 11, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
La Corte europea ha invece chiarito che in base alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, quando sono presenti più imprese il committente o il responsabile dei lavori deve sempre designare uno o più coordinatori per la sicurezza e la salute. Quindi nella fattispecie il Committente deve incaricare i due coordinatori a prescindere se i lavori siano soggetti a DIA o a permesso di costruire o se gli stessi di importo inferiore a € 100.000.