A lavori quasi ultimati, arriva l’ispettore ASL; che senso ha nominare il Coordinatore per l’esecuzione?
Da sopralluogo effettuato dalle ASL a novembre 2010 è stata trovata a lavorare presso un cantiere edile una impresa che stava terminando la posa in opera dei pavimenti e rivestimenti.
L’immobile in questione è stato realizzato nell’anno 2006 e la concessione edilizia è scaduta nell’anno 2008, mancando l’immobile in questione soltanto di pavimentazioni e rivestimenti, infissi e completamento impianti (montaggio sanitari, termosifoni).
La ASL ha contestato alla committente la mancata nomina del coordinatore, pretendendone l’adempimento successivo per non incappare nella sanzione con la misura max, minacciando il fermo cantiere e sospensione del titolo abilitativo …. già scaduto.
I lavori pronti al 95% saranno portati a termine a tempo debito in base alle disponibilità economiche della committente e quindi potrebbero prolungarsi nel tempo.
L’importo sostenuto dalla committente per la costruzione è stato, nel tempo, pari ad € 85000 per lavori appaltati ad una sola impresa.
Domanda:
a) a quali sanzioni va incontro la committente?
b) che senso ha la sospensione del titolo abilitativo se già scaduto?
c) al momento del sopralluogo si stavano eseguendo lavori per cui non necessita alcuna autorizzazione (pavimentazione interna), mentre la parte soggetta a permesso di costruire (sopraelevazione) era stata completata nel 2006, ha senso ora nominare un coordinatore per l’esecuzione mancando come lavori solo montaggio sanitari e termosifoni e montaggio infissi interni ed esterni che la committente non intende realizzare a breve?
Il committente nel 2006 evidentemente non ha incaricato il coordinatore in fase di progettazione per la redazione del PSC, per cui nel momento che sono intervenuti gli Ispettori dell’ASL è come se il cantiere fosse in vita a prescindere del titolo abilitativo scaduto e se i lavori sono quasi ultimati.
Al momento, il committente potrebbe dichiarare di aver previsto che i lavori li avrebbe portati a termine una sola impresa e quindi successivamente subentrando altra impresa non ha dato l’incarico al coordinatore .
Nella fattispecie il committente deve incaricare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ( art 90, comma 5, D. Lgs 81/08 e s.m.i. che deve redigere il PSC ai sensi dell’art.92, comma 2, D. Lgs 81/08 e s.m.i.). Questo è l’unico caso in cui il CSE redige il PSC al fine di evitare il passaggio CSP e poi CSE.
Se gli ispettori gli dovessero contestare l’art 90, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i. per non aver incaricato il Coordinatore per la progettazione, o dovessero contestare l’art 90, comma 5, D. Lgs 81/08 e s.m.i. perché successivamente all’incarico a un’unica impresa l’esecuzione dei lavori è stata affidata ad altra impresa, la sanzione non cambia perché in entrambi i casi è prevista la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Una volta incaricato il CSP o CSE gli ispettori ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs 758/94 e s.m.i. ammetteranno il contravventore (Committente) al pagamento, entro 30 giorni, della somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Quindi € 6400,00 : 4 = € 1.600,00 (Milleseicento/00).
Se il titolo abilitativo è scaduto gli Ispettori dovrebbero comunicare lo stesso la mancata redazione del PSC di cui all’art 100, D. Lgs 81/08 e s.m.i. all’UTC, quindi se l’UTC dovesse rilasciarlo perché richiesto da parte del Committente, nel momento in cui esiste la contestazione ai sensi dell’art90, comma 10, D. Lgs 81/08 e s.m.i. il Responsabile dell’UTC non può rilasciarlo.
Gli Ispettori, comunque, ai sensi dell’art. 20 comma 3, D. Lgvo 758/94, atteso che mancava il coordinatore e quindi il PSC avrebbero dovuto sospendere i lavori fino all’adempimento della/e prescrizione/i impartita/e riportata/e nel verbale d’ispezione e contestate al committente.
Concludendo, in materia di sicurezza sul lavoro, anche se il contratto con l’impresa è scaduto e i lavoratori stanno ultimando la messa in opera degli ultimi due termosifoni, al cantiere si applica la normativa vigente: D. Lgs 81/08 e s.m.i..