L’impresa fornitrice di calcestruzzo deve redigere il POS o il DUVRI?
Egr. Ing. Esposito,
vorrei sapere se un’impresa di calcestruzzo per la fornitura di tale materiale in cantiere deve redigere il POS o il D.U.V.R.I ?
Le chiedo scusa , ma secondo me su tale argomento ancora regna tanta confusione.
Grazie e complimenti per il sito.
In merito al quesito posto le rispondo con l’esempio fatto ad un suo collega qualche mese fa:
PRIMO CASO
Se nel cantiere opera una sola impresa esecutrice (affidataria- titolare del contratto d’appalto) e l’impresa fornitrice di cls concorre nella realizzazione dell’opera, cioè partecipa con proprio personale allo scarico del cls ,nella fattispecie diventa la seconda impresa esecutrice per cui ai sensi dell’art 90, comma 3, D.Lgs 81/08, il committente deve designare il coordinatore per la progettazione che deve redigere il PSC ( art 90, comma 3) e il coordinatore per l’esecuzione ( art 90, comma 4). L’impresa esecutrice dei lavori ( affidataria) e la seconda, quella fornitrice del cls, devono redigere ognuno il proprio POS (art 89, comma1, lettera h).
L’impresa esecutrice ( affidataria) deve trasmettere il proprio POS al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori il quale deve verificarne la congruenza con il PSC (art 92, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.); successivamente l’impresa fornitrice di cls trasmette il proprio POS all’impresa esecutrice ( affidataria) la quale ne verifica la congruenza con il proprio POS e lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ( art 101, comma 3) che esegue la “sua” verifica, in riferimento al PSC ( art 92, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.). In poche parole il POS dell’impresa esecutrice ( affidataria) viene “verificato dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, mentre quello dell’impresa di cls subisce la prima verifica da parte dell’impresa esecutrice ( affidataria) e la seconda verifica da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Solo dopo l’esito positivo delle DUE verifiche, i lavori possono aver inizio e ciò non oltre 15 gg. dalla ricezione del POS, ad opera del C.S.E.( Coordinatore per l’esecuzione dei lavori).
SECONDO CASO
Se nel cantiere opera una sola impresa esecutrice ( affidataria) e l’impresa fornitrice del cls non concorre alla realizzazione dell’opera poiché il cls viene scaricato da personale dell’impresa affidataria per cui è da ritenersi mera fornitura, i lavori non rientrano nell’applicazione dell’art 90, comma 3 ( per cui niente coordinatori e di conseguenza niente PSC) e l’impresa esecutrice ( affidataria) deve soltanto redigere il proprio POS e l’impresa fornitrice di cls non deve redigere alcun documento, né POS ai sensi dell’art 96, comma 1-bis, D.Lgs 81/08 e s.m.i. e né Pi.M.U.S. ai sensi dell’art 26, comma3-bis, D.Lgs 81/08 e s.m.i…
Nella fattispecie però tra i due datori di lavoro impresa esecutrice ( affidataria) e il datore di lavoro dell’impresa fornitrice di cls deve soltanto esserci uno scambio dettagliate di informazioni sui rischi presenti nel cantiere e sulle misure di prevenzione e di emergenze che devono adottare al fine di eliminare o ridurre detti rischi.