Una sola impresa esecutrice per lavori di rifacimento facciata del condominio. L’Amministratore a cosa deve attenersi?
Salve Ing.
Vorrei esporle questo quesito:
Faccio parte di un condominio con un totale di n° 9 condomini, è stato nominato l’amministratore ma non vi sono lavoratori subordinati.
Si pone il problema di eseguire, trovandosi in grave stato di fatiscenza, la facciata nuova ed il ripristino dei frontalini balconi.
In una riunione alla quale non sono stato invitato è stato approvato un preventivo eseguito da una ditta individuale alla quale è stato dato l’OK per l’esecuzione dei lavori che dovrebbero iniziare a settembre di quest’anno.
Ho fatto presente al capo condomino, essendo io un geometra, che forse si dovrebbe rispettare una prassi sia in termini di approvazione o richiesta di permesso da parte del Comune che nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza nominando un coordinatore.
Sarebbe cosa gradita, onde evitare gravi problemi durante l’esecuzione delle opere, se mi farebbe un breve elenco della normale prassi in questi casi tale da poterla esporre al condominio ed alle teste dure che non capiscono la gravità della cosa.
Grazie mille
L’Amministratore, o i il “ responsabile dei lavori “ di cui all’art 89, comma 1, lettera cx), D.Lgs 81/08 e s.m.i. – se nominato- per il tipo di lavoro che dovrà essere effettuato, deve chiedere una DIA o trasmettere una comunicazione d’inizio lavori. Per tale documentazione è opportuno chiedere all’Ufficio Tecnico Comunale perché spesso la normativa cambia da Comune a Comune.
Per quanto attiene ai problemi relativi alla sicurezza, l’Amministratore, nella qualità di Committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa alla quale sono stati affidati detti lavori, così come sancito dall’art 90, comma 9, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Quindi al datore di lavoro di tale impresa , come previsto nell’Allegato XVII del Decreto innanzi menzionato, deve essere chiesto almeno :
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo.
Se per i lavori di che trattasi necessita un’entità lavorativa presunta superiore a 200 Uomini/giono, l’Amministratore deve comunicare all’A.S.L, alla Direzione Provinciale del lavoro e all’U.T.C. la notifica di cui all’art 99 e 90, comma 9, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i..
L’Amministratore inoltre non dimentichi che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori, deve redigere il P.O.S. di cui all’art 89, comma 1, lettera h), D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Se l’impresa esecutrice è UNA SOLA, l’Amministratore o il suo sostituto “ Responsabile dei lavori” non è OBBLIGATO a nominare i coordinatori poiché tali lavori non ricadono nell’applicazione dell’art.90, comma 3, D.lgs 81/08 e s.m.i..
Comunque se l’Amministratore o il “Responsabile dei lavori” ritenesse opportuno nominare ( nella fattispecie) il solo coordinatore per l’esecuzione che deve verificare l’applicazione della normativa in materia di sicurezza, può farlo perché non è reato.
Se le imprese invece sono DUE, allora è obbligo da parte dell’Amministratore o del “Responsabile dei Lavori” nominare i coordinatori poiché con DUE imprese i lavori ricadono nell’applicazione dell’art. 90. commi 3 e 4, D.Lgs 81/08e s.m.i.