Quali sono gli obblighi del committente per rimuovere le lastre ondulate in cemento amianto?
Salve,
devo eseguire i seguenti lavori con titolo abilitante DIA:
– rimozione lastre ondulate in cemento amianto;
– realizzazione nuovo tetto in legno.
Le fasi lavorative vengono eseguite da due imprese diverse, fermo restando gli obblighi di tali imprese, per la prima Piano Lavoro, Notifica Preliminare ASL e POS, per la seconda POS e Pimus;
il mio QUESITO è il seguente – Essendo l’importo stimato dei lavori, visti i vari preventivi, di circa 25.000 euro, il committente ha il compito di:
– nominare il coordinatore in fase di esecuzione, tramite lettera di incarico (poiché si rientra nella soglia corrispondente ai lavori eseguiti oltre che senza l’obbligo del permesso di costruire anche di entità inferiore ai 100.000 euro, come normato dalla la legge 7/7/2009 n. 88).
In questo caso
- il coordinatore ha il compito di redigere PSC e Fascicolo;
- Notifica Preliminare del cantiere (normato all’art. 99 del D. Lgs. n.
81/2008 lettera a) per la presenza di più imprese esecutrici.
Cordiali saluti.
In merito al quesito posto si fa rilevare che il committente deve trasmettere la notifica preliminare all’A.S., alla Direzione provinciale del lavoro competenti territorialmente (art 99, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e all’U.T.C. che ha rilasciato la DIA (art. 90, comma 9, lettera c).
Ai sensi dell’art 90, comma 11, il committente deve nominare il Coordinatore in fase di esecuzione che nella fattispecie deve redigere il PSC. Tale nomina deve essere fatta nel momento in cui viene dato incarico per la progettazione dei lavori da eseguire.
Il fascicolo dell’opera non è necessario nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001 (interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti) ai sensi dell’art 91, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i..
L’impresa che deve rimuovere le lastre ondulate in cemento amianto, a mio parere, non deve trasmettere la notifica di cui all’art. 250 poiché non è possibile fare dei prelievi di aria all’estero (solo in ambienti confinati hanno valore giuridico come si è espressa la Corte di Cassazione) al fine di stabilire se viene superato il valore limite di esposizione all’amianto; in funzione di ciò, soprattutto se il materiale da rimuovere è del tipo “compatto” e non “friabile”, non è applicabile l’art 250 ai sensi dell’art 249, D.lgs 81/08 e s.m.i.
Nella fattispecie il datore di lavoro deve elaborare il Piano di Lavoro di cui all’art. 256,comma 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed il P.O.S..
L’impresa che deve realizzare il tetto in legno deve redigere il P.O.S. ed il Pi.M.U.S. se il ponteggio che viene installato è dell’impresa di che trattasi; in alternativa tale impresa potrebbe “noleggiare” il ponteggio per cui il Pi.M.U.S. dovrà essere redatto dal datore di lavoro dell’impresa che affitta l’opera provvisionale.
Il committente deve inoltre verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese ( art 90, comma 9, lettera a); tale inadempimento è sanzionato con la pena dell’arresto da due a quattro anni o con l’ammenda da € 1.000 a € 4.800.
Non bisogna dimenticare che il committente, nella fattispecie, anche se nomina il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non è per questo esonerato dalle responsabilità di cui all’art 92, comma 1, lettere a),b),c),d) ed e). Tale inadempimento viene sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a € 4.000.