Il fascicolo dell’opera è obbligatorio?
Buongiorno Sig. Esposito,
stiamo consegnando degli appartamenti (siamo impresa e immobiliare) e mi hanno detto che all’amministratore dobbiamo dare il “fascicolo dell’opera” o “libretto dell’edificio”. Da quanto ho capito dovrebbe essere una sorta di DUVRI con tutti i possibili rischi (caduta dal tetto ecc.) alla quale vanno allegate tutte le documentazioni della commessa (copia progetti/varianti, copia concessione/DIA, copie autorizzazioni allacciamenti, documentazione pannelli solari, linea vita….).
Domanda: è un obbligo di legge? Inoltre, esattamente questo “fascicolo dell’’opera” cosa comprenderebbe?
Noi avevamo preparato delle piante schematiche con indicati i contatori acqua gas, gli allacciamenti delle nere e l’accesso al tetto con linea vita, il libretto di manutenzione dei serramenti, dell’ascensore e della caldaia, può bastare?
La ringrazio per l’attenzione.
Cordiali saluti.
Il “ fascicolo” dell’opera viene predisposto dal coordinatore per la progettazione( soggetto designato dal committente dei lavori per la redazione del P.S.C. e per la predisposizione del”fascicolo”) durante la progettazione dell’opera ai sensi dell’art.91,comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Tale violazione viene sanzionata a carico del coordinatore per la progettazione con la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400
Successivamente è compito del coordinatore per l’esecuzione dei lavori( designato dal committente per la verifica dell’osservanza delle norma in materia di sicurezza nel cantiere) adeguare il fascicolo a seguito di modifiche intervenute.
Se il coordinatore per la progettazione non è previsto e successivamente si da incarico ad un’altra impresa, ai sensi dell’art 92, comma 2, il PSC e il “fascicolo” dell’opera devono essere redatti dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
L’obiettivo del “fascicolo” è quello di definire tutte le informazioni in grado di facilitare l’attività di tutela della sicurezza e della salute del personale incaricato, durante l’esercizio dell’opera, dell’esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili), per la futura gestione (manutenzione compresa) dell’opera eseguita
Il ” fascicolo” dell’opera deve contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera e accompagna la stessa per tutta la sua durata di vita (Allegato XVI – punto 1, D.Lgs 81/09.
Il “fascicolo” dell’opera ai sensi dell’allegato XVI del D.Lgs 81/08 e s.m.i. deve contenere:
ØLa descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti;
ØL’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera;
ØI riferimenti alla documentazione di supporto esistente:schemi, relazioni, calcoli, specifiche tecniche materiali utilizzati; tutte le caratteristiche dell’opera; elaborati grafici.
Lo schema di come deve essere elaborato il “fascicolo” è riportato nell’allegato XVI che prevede tre capitoli :
Cap. I)
Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)
Cap. II)
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3)
Cap.III)
Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3)
In conclusione il “fascicolo” può essere definito come una “ cartella clinica” del fabbricato al fine di evitare che negli anni a seguire si vada ad intervenire per manutenzione o demolizione la dove non è possibile.
Il” fascicolo” ad ultimazione lavori deve essere consegnato all’amministratore del fabbricato o al proprietario dello stesso.