In un cantiere per la posa in opera di condotte per l’acquedotto, il committente deve redigere il D.U.V.R.I.?
Buongiorno,
Vi scrivevo per un’interpretazione in merito ad un cantiere per la posa di condotte per l’acquedotto.
Si tratta di un lavoro privato eseguito da un’unica impresa: in base al D.Lgs 81/2008 non sarà necessaria la nomina del csp e cse, nonché della redazione del psc. L’impresa dovrà naturalmente redigere un pos.
Vorrei sapere se il committente debba comunque redigere un documento di valutazione dei rischi da allegare al pos dell’impresa. Non esiste interferenza con nessun dipendente del committente nè i lavori vengono eseguiti in aree a disposizione dell’azienda del committente (per i qual casi si dovrebbe redigere un DUVRI) ad esclusione di potenziali interferenze con il traffico stradale (per tale interferenza il pos dovrà prevedere misure di prevenzione e protezione specifiche).
Secondo la mia interpretazione sarà sufficiente il pos: per voi?
In attesa di Vs gradito riscontro ringrazio anticipatamente.
Il D.U.V.R.I. deve essere redatto dal committente-datore di lavoro nel momento in cui lo stesso affida lavori , servizi, forniture all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o singola unità produttiva (…). Quando non ci sono interferenze tra i lavoratori del datore di lavoro committente e i lavoratori dell’impresa appaltatrice, il DUVRI non deve essere redatto. Questo in sintesi è il succo dell’art 26, D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Nel suo caso, anche se ci fossero interferenze tra i lavoratori dell’impresa esecutrice e quelli del committente il DUVRI non deve essere redatto poiché basta la redazione del POS.
Infatti, l’art. 96, comma 2, D.Lgs 8108 e s.m.i. sancisce che: L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, , e 5, e all’articolo 29, comma 3.
Conclusione: il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori deve redigere solo il POS.