Per l’utilizzo del “ trabattello” deve essere redatto il Pi.M.U.S?
Buongiorno ,
volevo semplicemente chiederle se per l’utilizzo di un trabattello (o ponteggio su ruote) occorre redigere il PIMUS.
Grazie mille.
Cordiali saluti
In merito al quesito posto si precisa che per tali attrezzature, comunemente denominate “TRABATTELLI” , considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili, contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi, per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (sugli ancoraggi, sugli appoggi) relative alla specifica realizzazione.
Questo è quanto precisava il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare n°30/2006.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 106/09 è stata abrogata la lettera d) del comma 4, dell’art 136 , D.Lgs 81/08” che recitava” Il datore di lavoro assicura che: dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l’esecuzione dei lavori”.
E’ stato proprio a causa di questa lettera d), ora abrogata, che si era posto il problema se redigere il Pi.M.U.S. per il montaggio e smontaggio del trabattello per cui successivamente era intervenuto il Ministero emanando la circolare n°30/2006 .