Nei lavori eseguiti da una sola impresa, il committente come deve valutare il POS? Se ci sono interferenze tra i lavoratori dell’impresa e l’attività commerciale sottostante l’appartamento, chi redige il DUVRI?
Nei lavori eseguiti da una sola impresa, il committente come deve valutare il POS?
Se ci sono interferenze tra i lavoratori dell’impresa e l’attività commerciale sottostante l’appartamento, chi redige il DUVRI?
Spett.le ing. ho qualche domanda da porLe.
– il committente di alcuni lavori edili (opere di manutenzione ordinaria con importo < di €100000,00 e senza nomina di CSE) deve richiedere all’impresa il POS ? ed in caso affermativo come fa a valutarne la correttezza?
se al piano terra dell’abitazione c’è un’attività commerciale e l’attività di cantiere potrebbe creare interferenze, deve essere redatto un DUVRI? ed in questo caso chi deve redigerlo?
– Nel caso in cui venga nominato un CSE, quest’ultimo deve visionare il DVR dell’impresa o basta che il POS sia in accordo con il PSC? e sempre nel caso precedente deve essere redatto il DUVRI?
La ringrazio e Le porgo cordiali saluti.
I lavori sono sicuramente eseguiti da una sola impresa altrimenti il committente deve nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che deve redigere il PSC ai sensi dell’art 90, comma 11, D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Il P.O.S. ai sensi dell’art.89, comma 1, lettera h), è il documento che devono redigere tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici .
Nella fattispecie il committente se non possiede le capacità tecniche per valutare l’idoneità del P.O.S dell’impresa esecutrice dei lavori, nomina il Responsabile dei lavori ( che deve essere una persona competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro) che tutelerà gli interessi del committente.
Infatti il responsabile dei lavori viene definito dall’art 89, comma 1, lettera c), quale “ soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto (omissis)”.
Il legislatore parla di “SOGGETTO” e non di “PERSONA” perchè il responsabile dei lavori che il committente nomina può essere sia una persona fisica (persona) che un responsabile di una società che si occupa di sicurezza (soggetto).
Il responsabile dei lavori deve essere un soggetto che conosca la normativa in materia di sicurezza sul lavoro; prima che entrasse in vigore il D.Lgs 106/09 il responsabile dei lavori doveva essere o il progettista o il direttore dei lavori.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 106/09, correttivo del D.Lgs 81/08, il responsabile dei lavori è il : “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto (omissis)”.
Se il committente nomina quale responsabile dei lavori una persona di fiducia ma che non capisce niente di sicurezza e dovesse succedere un infortunio, il committente risponde per “ culpa in eligendo” per aver nominato una persona incompetente a svolgere una funzione che richiede professionalità.
Per quanto attiene ai problemi relativi ad eventuali interferenze del cantiere con l’attività commerciale situata al piano terra, nella fattispecie tali “ interferenze” devono essere riportate nel P.O.S. che è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve redigere in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art 17, comma 1, lettera a), (che sarebbe il D.V.R.), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV; n poche parole il P.O.S. non è altro che un mini D.V.R..
Il D.U.V.R.I. di cui all’art 26, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i. viene redatto dal datore di lavoro committente che è cosa diversa dal solo committente (proprietario dell’appartamento); se invece di essere un’abitazione fosse stata un’attività lavoratova con un datore di lavoro che avrebbe commissionato dei lavori ad un’ impresa, in quel caso doveva essere redatto il D.U.V.R.I che è il risultato ottenuto da quanto riportato nel DVR dal datore datore di lavoro dell’attivita lavorativa e dal D.V.R. del datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori.
La redazione del D.U.V.R.I è un obbligo del datore di lavoro committente, cioè di quel datore di lavoro che commissiona i lavori da eseguirsi nella propria attività; tale documento deve essere redatto nel momento in cui emergono delle interferenze altrimenti tale documento non deve essere redatto.
Quando i lavori ricadono nell’applicazione dell’art. 90, commi 3 e 11 , D.Lgs 81/08 e s.m.i., il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve verificare l’idoneità del POS assicurandone la coerenza con il PSC così come sancito dall’art 92, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.