Il responsabile dei lavori è un “soggetto” di fiducia del committente oppure è un tecnico ?
Nel quesito da me posto inerente la figura del responsabile dei lavori in caso di committente/impresa, Lei specifica che “in poche parole il responsabile dei lavori è fisicamente UN ALTRO SOGGETTO”.
In UN ALTRO SOGGETTO si identifica una persona di fiducia del committente oppure deve essere per forza un tecnico?? Il coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione può essere anche responsabile dei lavori??
Rinnovo i saluti e la ringrazio per l’attenzione che mi è stata prestata.
Innanzitutto voglio precisare che il “responsabile dei lavori” è quella figura che viene nominata dal committente se poi questi è anche impresa quest’ultima, non ha niente a che vedere con la nomina del responsabile dei lavori.
Il responsabile dei lavori viene nominato dal committente per sostituirlo in tali funzioni.
Ho parlato di “SOGGETTO” e non di “PERSONA” perchè il responsabile dei lavori che il committente nomina può essere sia una persona fisica (persona) che un responsabile di una società che si occupa di sicurezza (soggetto) .
Il responsabile dei lavori deve essere un soggetto che conosce la normativa in materia di sicurezza sul lavoro; prima che entrasse in vigore il D.Lgs 106/09 il responsabile dei lavori doveva essere o il progettista o il direttore dei lavori.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 106/09, correttivo del D.Lgs 81/08, il responsabile dei lavori è il: “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto (omissis)”.
Se il committente nomina quale responsabile dei lavori una persona di fiducia ma che non capisce niente di sicurezza e dovesse accadere un infortunio, il committente risponde per “culpa in eligendo” per aver nominato una persona incompetente a svolgere una funzione che richiede professionalità.
Con il D.Lgs 81/08 modificato ed integrato dal D.Lgs 106/09 qualsiasi persona può essere nominata responsabile dei lavori, ma se il committente è una persona intelligente si nomina un tecnico capace o uno dei coordinatori quale “responsabile dei lavori”.
Faccio rilevare altresì che la figura del committente o del responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti di cui all’art 89, DLgs 81/08 e s.m.i., NON E’ INCOMPATIBILE con le funzioni di coordinatore.