“Regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, relativamente all’individuazione delle particolari esigenze connesse all’espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile”.
La sicurezza nei cantieri per il personale della protezione civile
E’ stato pubblicato il D. P.C.M. 28/11/2011, n. 231, in attuazione all’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. inerente i problemi relativi all’espletamento delle attività della protezione civile.
Tale decreto viene applicato:
- Alle unità inquadrate nel ruolo speciale della protezione civile;
- Al personale di ruolo della PCM in servizio presso il Dipartimento della protezione civile;
- Al personale in posizione di distacco, comando o di fuori ruolo in servizio presso il Dipartimento della protezione civile;
- Al personale in possesso di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto attiene alle attività di cui al Titolo IV del D. Lgs.81/08 e s.m.i., vi rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza e speditezzaper i quali vi è l’esonero dall’obbligo di redige il P.S.C. , ma deve essere comunque nominato il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il CSE dovrà comunque redigere il fascicolo dell’opera, anche se successivamente alla realizzazione.
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