Va in pensione la legge 46/90
23/04/2008
Con l’entrata in vigore del D.M. 22 gennaio 2008, n°37, sono andati in “pensione” sia la L.46/90 (abrogata dall’art.3,comma1, Legge 26.02.07 n°12 , con esclusione degli artt. 8,14 e 16), il D.P.R. 447/91 e il Capo V, Testo unico dell’edilizia .
Questo nuovo decreto riporta quasi in toto quanto già stabilito dalla 46/90 e dal Regolamento di attuazione.
La principale novità del “nuovo decreto” è rappresentata dall’art. 1 che si differenzia dalla L.46/90 in quanto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Tra le altre novità troviamo la “dichiarazione di rispondenza” che deve essere rilasciata da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste; al momento non si conosce come deve essere redatto e quali aspetti impiantistici deve riguardare l’accertamento in sito per il rilascio della precitata dichiarazione.
Tale dichiarazione viene rilasciata per tutti quegli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/08.
Nella dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte si può notare che la stessa viene firmata oltre che dal titolare o legale rappresentante dell’impresa installatrice, anche dal responsabile tecnico.
Altra novità consiste nel fatto che la dichiarazione di conformità può essere rilasciata anche dal responsabile dell’ufficio tecnico dell’impresa non installatrice che deve comunque possedere gli stessi titoli del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Da quanto innanzi esposto si fa rilevare che sia la “dichiarazione di rispondenza” che la “dichiarazione di conformità”, devono essere conservate dal proprietario dell’immobile che provvederà a consegnarle ad un eventuale futuro acquirente o affittuario.
L’applicazione dell’art.15 (sanzioni amministrative) è demandato alle Camere di Commercio, Industria, Artigiano ed Agricoltura.
“La violazione reiterata tre volte delle norme relativa alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi” così come sancito dall’art.15, comma 4, D.M. 37/08.
Questo nuovo decreto ha voluto qualificare in maniera più marcata le imprese installatrici con la speranza che non si verifichi il rilascio delle dichiarazioni di rispondenza o conformità “a vista”.