Aprile 2012 |
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L’Autocertificazione (aziende fino a 10 dipendenti) di cui all’art 29, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i., è stata prorogata fino al 31 Dicembre 2012, dal D.L. 12 maggio 2012, n° 57 Prorogati al 31 Dicembre 2012, dal D.L. 57/2012 entrato in vigore dal 14.05.2012, i termini di scadenza dell’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori; dal 1° Gennaio 2013 tutti i datori, a prescindere dal numero di lavoratori alle proprie dipendenze, dovranno redigere il DVR sulla base delle “procedure standardizzate” di cui all’art 6, comma 8, lettera f), D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Si precisa che la proroga di che trattasi, è stata fissata fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale recante le cosiddette “procedure standardizzate” cui attenersi per la redazione del DVR e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Quindi, dal 1° Gennaio 2013 anche in mancanza delle procedure standardizzate, dovrà essere redatto il DVR. Oltre alla proroga per l’autocertificazione delle imprese che occupano fino a 10 dipendenti, il D.L. 57/2012, entrato in vigore il 14.05.2012, fa salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione, fino all’emanazione di appositi decreti attuativi. Scarica il Decreto Legge 57/2012 ****** |
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Gli operatori di attrezzature di lavoro (Gru, carrelli elevatori, pompa per calcestruzzo etc..) devono possedere una specifica abilitazione Gli operatori di gru mobili, piattaforme di lavoro elevabili, macchine movimento terra etc.., a seguito dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, devono possedere una specifica abilitazione. In attuazione all’art 73, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i. sono state individuate , nell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ivi compresi i componenti dell’impresa familiare di cui all’art 230-bis c.c. nonché i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art 2222 del codice civile. Le attrezzature individuate nell’accordo di che trattasi sono:
Poiché tale accordo entra in vigore il 12 marzo 2013 (dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione ) e i corsi di abilitazione devono effettuarsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore di tale accordo, si desume che i corsi per l’ottenimento dell’abilitazione di che trattasi dovranno essere effettuati entro il mese di marzo del 2015. E’ opportuno precisare che i lavoratori che alla data del 13 marzo 2013 risultano incaricati all’uso delle attrezzature innanzi elencate dovranno svolgere i corsi per l’abilitazione entro l’11 marzo 2015. Per quanto attiene invece ai corsi già tenuti alla data del 12 marzo 2013, verranno riconosciuti utili, per ciascuna tipologia di attrezzatura, quei corsi che soddisfano i requisiti di cui al punto 9) dell’accordo. Entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione deve essere effettuato il corso di aggiornamento che ha la durata minima di 4 ore di cui almeno tre ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici riportati negli allegati III e seguenti. Scarica l’accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012 ****** |
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Autocertificazione prorogata fino al 31 Dicembre 2012
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