Febbraio 2011 | ||
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Approvata dal Ministero del Lavoro la “Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”. Quando deve essere redatto il POS.
Nel documento che sarà diffuso a giorni dal Ministero del Lavoro, vengono individuate le informazioni che le imprese esecutrici e fornitrici di calcestruzzo devono scambiarsi nelle diverse fasi. Nel documento viene affrontata la problematica inerente gli obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e fornitrici del calcestruzzo quando quest’ultima fornisce esclusivamente il calcestruzzo senza partecipare alla esecuzione dell’opera. Già in passato (attraverso i quesiti posti) abbiamo affrontato questo problema affermando che nel momento in cui l’operatore dell’autopompa si limita solamente a posizionare il braccio della pompa mentre i lavoratori dell’impresa esecutrice provvedono alle restanti operazioni di che trattasi, il datore di lavoro dell’impresa fornitrice del calcestruzzo non deve redigere il POS perché ciò è intesa quale mera fornitura. Clicca qui per scaricare la “Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” Fonte: Biblius-Net by Acca ****** |
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Rinviato al 31 Marzo 2011 la soluzione di cui all’art 3, comma 3-bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i., dal D.L. 29.12.2010, n° 225 «Milleproroghe»
Il D.L. 29.12.2010 n° 225, “MILLEPROROGHE” con l’art 1, comma 1, ha prorogato la soluzione di cui all’ Art. 3, comma 3-bis del DLgs 81/08 e s.m.i. al 31 MARZO 2011. Con tale proroga è stato ancora una volta rinviato il problema inerente le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco. Questo problema è stato già trattato in data 26/10/2008 nella sezione “Approfondimenti Titoli diversi” di questo sito con il titolo: “ Volontari della Protezione Civile, lavoratori di serie “B”. Ancora oggi non sono tutelati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”. In pratica se non viene emanato il Decreto tanto atteso, succede che i volontari di cui all’art 3, comma 3bis, D.Lgs 81/08 e s.m.i. sono equiparati a lavoratori ai sensi dell’art 2, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i., ma non computati come tali ai sensi dell’art 4, comma 1, lettera g), del decreto innanzi citato. Ciò significa che in una organizzazione di volontari, gli stessi sono da considerarsi quali lavoratori “immaginari “. Esempio: in una associazione di volontari, ci sono 2 lavoratori subordinati ( dipendenti dell’associazione) e 10 volontari. Il Presidente dell’associazione , nella fattispecie svolge compiti di datore di lavoro, quando deve attenersi al D.Lgs 81/08 e s.m.i. non computa nel calcolo dei lavoratori i volontari ma solo i lavoratori subordinati per cui non deve elaborare il DVR ( Oltre 10 dipendenti) ma deve elaborare l’autocertificazione ( fino a 10 dipendenti) poiché i lavoratori da computare sono 2 e non 12 compresi i volontari. nella fattispecie pertanto non si applica a favore dei volontari il D.Lgs 81/08 e s.m.i. Se invece nell’associazione ci sono solo volontari gli stessi non sono tutelati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. ma nella fattispecie si applicano solamente i principi generali del codice civile e penale. Secondo il mio parere, il motivo per cui ancora oggi non è stato risolto questo problema è dovuto al fatto che se il Presidente di una organizzazione di solo volontari deve accollarsi le responsabilità del Datore di Lavoro, chi farà più il Presidente? Restiamo in attesa delle decisioni che prenderà il Legislatore. ****** |
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