Rinviato al 30 giugno 2013 l’utilizzo delle “PROCEDURE STANDARDIZZATE”, per la valutazione dei rischi e per la elaborazione del D.V.R., di cui all’art 29, commi 5 e 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i.
La legge 24 Dicembre 2012, n° 228, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato“ – Legge di stabilità 2013 – ha prorogato all’articolo 1, comma 388, il termine per effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, al 30 giugno 2013.
Non siamo ancora a conoscenza se le attuali procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, redatte ai sensi dell’art 29, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i., che indicano il modello di riferimento sulla base del quale deve essere effettuata tale valutazione , possano essere successivamente integrate o modificate .
In attesa, governo permettendo, resta in vigore l’autocertificazione, di cui all’articolo 29, comma 5, D.Lgs 81/08 e s.m.i., per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, salvo che questi non vogliano redigere un DVR attenendosi a quanto sancito dagli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
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