Abrogazioni al D.M. 37/2008 e modifiche al D.Lgs. 81/2008
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (D.M. 37/2008)
L’art. 35, comma 2, del D.L. 112 del 25 giugno 2008 (convertito in Legge 6 Agosto 2008 n° 133) HA ABROGATO l’art.13,comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n° 37 che recita:
“Documentazione
I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa. L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e’ consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile”.
TESSERA DI RICONOSCIMENTO (art.18, comma 1, lettera u), D.Lgs.81/08)
Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente di cui all’art.18 del D.Lgs. 81/08, è stata soppressa la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione del comma 1, lettera u).
Il comma 1, lettera u), dell’art.18 del D.Lgs. 81/08 recita “nell’ambito dello svolgimento di attività di regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
Per tale violazione al datore di lavoro e al dirigente veniva applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 10.000
Tale sanzione E’ STATA SOPPRESSA ai sensi dell’art.39, comma 12, D.L.del 25 giugno 2008, n° 112
Non bisogna dimenticare che resta in vigore la sanzione amministrativa di cui all’art. 26, comma 8, D.Lgs 81/08
“il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita TESSERA DI RICONOSCIMENTO corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”
Per tale violazione al datore di lavoro e dirigente viene contestata una sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore privo di tessera, ai sensi dell’art. 55, comma 4, lettera m), D.Lgs.81/08
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI (ART.14, D.Lgs. 81/08)
Per quanto attiene all’art.14 del D.Lgs.81/08 sono state apportate modifiche ai commi 1 e 4, lettera b) dal Decreto Legge 112/08.
L’art.41, comma 11, D.L.25 giugno 2008, n° 112 HA ELIMINATO dall’art.14, comma 1, D.Lgs.81/08 le parole in :
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’allegato I. L’adozione del provvedimento di sospensione e’ comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’art.41, comma 12, D.L.25 giugno 2008, n° 112 HA ELIMINATO dall’art.14, comma 4,lettera b), D.Lgs.81/08 le parole in BLU:
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;