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Luglio 2008 |
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Approvato alla Camera, con modifica, il decreto sulla proroga dei termini, pertanto il decreto ritorna al Senato Dal 30 Luglio 08 è in vigore l’adeguamento al D.V.R. La Camera ha approvato, modificandolo, il disegno di legge di conversione, già approvato dal Senato, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (C1496). Il provvedimento torna ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento. Pertanto dal 30 Luglio 2008 sono efficaci le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonchè le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal D.Lgs 81/08. Ora non resta che sperare nella “clemenza” degli ispettori. ****** |
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Informazioni INAIL per i datori di lavoro Trasmissione nominativo R.L.S. Non attenersi ancora a quanto sancito dall’art.18, comma 1, lettera aa), D.Lgs. 81/08 Uno degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente è quello di “comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza“. In una nota l’INAIL invita i datori di lavoro a non effettuare, per il momento, alcun adempimento in quanto sono in corso di definizioni le modalità e i termini di comunicazione. Denuncia infortuni La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all’INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni. IL DATORE DI LAVORO :
L’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore. Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortuni. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d’infortunio deve essere presentata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n. 1124/1965). Per tale adempimento occorre compilare il quadro presente sulla copia da presentare alla Pubblica Sicurezza e su quella per il datore di lavoro. Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavorare. In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 1549,37 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B). Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (art. 1 comma 1177 della legge finanziaria 2007).
La presente denuncia telematica può essere usata per gli infortuni avvenuti ai lavoratori :
Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori:
Si ricorda che il lavoratore : deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all’azienda) di qualsiasi infortunio subìto per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965). ****** |
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Ancora nessuna novità sul rinvio dell’aggiornamento del DVR Alle ore 23,30 del 28 Luglio, ancora nessuna novità sull’approvazione, da parte della Camera dei Deputati, del progetto di legge dal titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini” che comporterebbe la proroga dei termini per l’aggiornamento del Documento Valutazione dei Rischi al 1° Gennaio 2009. Si resta in attesa di qualche notizia dalla Camera che, non appena possibile, sarà pubblicata in questa sezione. Ricordiamo, però, che, non essendo ancora stata approvata la legge, i termini per l’adeguamento del DVR scadono il 29 Luglio, ovvero domani. Per coloro i quali ancora non hanno provveduto all’aggiornamento del DVR, si spera solo che gli organi di vigilanza non contestino, da domani e fino all’approvazione della legge, la mancata valutazione dei rischi esclusivamente perchè il DVR non risulta aggiornato al D.Lgs. 81/2008. E, come sempre, il classico pasticcio all’italiana. ****** |
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Concluso il seminario “Novità e Criticità” PRESENTAZIONE DEL D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 10-11 e 14 Luglio 2008 RENDE (CS) Si è concluso il seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Cosenza sul Testo Unico in materia di sicurezza del lavoro. E’ doveroso esprimere un sincero ringraziamento al Presidente Ing. Menotti Imbrogno che ha portato, nella gremitissima sala convegni dell’Hotel S. Francesco di Rende, ottimi docenti i quali, sicuramente, dovrebbero sedere nell’Olimpo della Sicurezza. A primeggiare nel trattare le “Novità e Criticità” del D.Lgs. 81/08 è stato l’Avv. Pierguido Soprani (Pubblicista di “Ambiente e Sicurezza” del Sole 24 ore), il quale ha fatto rilevare nel T.U. quelle sottigliezze che un “comune mortale” non potrebbe cogliere. Se dovessi paragonarlo ad un uomo di cultura e spettacolo lo paragonerei a Roberto Benigni nell’esposizione della Divina Commedia. Certamente, se avesse collaborato alla stesura del T.U. sulla sicurezza, non ci sarebbe stata la necessità di chiarire molti punti che ancora lasciano libera interpretazione agli addetti ai lavori. Purtroppo è una caratteristica italiana: il tutto non deve essere chiaro a tutti. La giornata del 10 Luglio ha visto anche la presenza del dott.Donato Lombardi (Componente esperto per le tematiche formative del Gruppo di lavoro per la stesura del Testo Unico) che ha esposto gli aspetti normativi e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/08 nel campo della Formazione ed Informazione Nel prosieguo del seminario il Dott. Lorenzo Fantini (Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale – Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro, Divisione II – Affari internazionali) ha fatto capire chiaramente che sarà necessario “ritoccare” il T.U. e, a breve, il Ministero del Lavoro, con opportune circolari, darà chiarimenti e indirizzi su molti aspetti del Decreto 81/08. Quanto espresso dall’ottimo Avv. Giuseppe Rusconi (Studio associato Rota e Rusconi, Docente Politecnico di Milano) si può racchiudere in quella sua espressione che ancora echeggia nella sala convegni: “Questi sono gli articoli del D.Lgs 81/08, dopo…..c’è la GIURISPRUDENZA“. Un dubbio, forse, rimane: È obbligatoria o facoltativa la figura del Responsabile dei Lavori ? È possibile far scomodare i migliori giuristi sul tema, ma, a mio parere, l’interrogativo resterà. Dalle mie parti c’è un proverbio che dice “U’ ciucciu sì nesce ciucciu nun diventa mai cavallu” che tradotto in italiano recita: “l’asino se nasce asino non diventa mai cavallo”. Non è forse meglio riscrivere la “Definizione” di Responsabile dei lavori di cui all’art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs.81/08? Questo problema (che è una bomba ad orologeria sulla testa dei Direttori dei lavori e progettisti) sarà successivamente trattato nella sezione “Approfondimenti” di questo sito. La chiusura del seminario è stata affidata all’Ing. Antonio Leonardi che ha illustrato il Tit. IV del D.Lgs. 81/08 in modo superbo. Un elogio particolare va anche all’Ing. Angelo Bellizzi per l’organizzazione dei lavori. Salvatore Esposito ****** |
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L’antincendio negli alberghi può attendere (proroga al 30 Giugno 2009) Ancora una volta al momento giusto arriva il Decreto giusto e così la data di scadenza per l’adeguamento delle strutture turistico – alberghiere, con oltre 25 posti letto è stato prorogato al 30 giugno 2009 così come sancito dall’art.6 del Decreto Legge 30 giugno 2008. Infatti l’art.6 recita: “1. All’art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n°248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n°31, sono apportate le seguente modificazioni: a) al comma 1, le parole «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»; b) il comma 2-bis è abrogato. (- 2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l’adeguamento e’ fissato al 30 giugno 2009). È da precisare che tale proroga è relativa a coloro che hanno presentato entro il 30.06.2005, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’art.2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n°37, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi di cui all’art. 3. Fare una cronistoria in materia sarebbe lunga, l’ultima proroga, al 30 giugno 2008, è stata concessa con il decreto legge n° 248/2007 denominato “Milleproroghe”. ****** |
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Sei il visitatore n°: Ultimo aggiornamento: 18-Dic-2008 19:15 – Esposito Salvatore 2008 © – Tutti i diritti sono riservati Ideato, realizzato e gestito da Francesco Esposito. Per qualsiasi problema inerente il sito, contattami all’indirizzo e-mail: francesco.esposito@lavorareinsicurezza.com |
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