Luglio 2009 | ||
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Approvato oggi 31 Luglio dal Consiglio dei Ministri il decreto correttivo al D.Lgs. 81/08
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi 31 Luglio il decreto legislativo che modifica ed integra la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si resta in attesa della firma del Capo dello Stato entro il 16 Agosto e della pubblicazione del testo. ****** |
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30 Luglio 2009 entreranno in vigore le modifiche agli artt. 90 e 91D.lgs 81/08 apportate dalla legge n°88 del 7.7.2009 D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 in attesa di essere modificato dal decreto correttivo che dovrà essere approvato entro il 16 agosto 2009, è stato, per il momento, modificato dalla legge 88 del 7/7/2009. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008” art 39 della legge 88/2009 ha modificato gli articoli 90 e 91 del D.Lgs 81/08 come appresso specificato (le modifiche sono riportate in corsivo di colore rosso): Articolo 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 11“La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”; Articolo 91 – Obblighi del coordinatore per la progettazione1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all’ ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. “c) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90 comma 1”. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. Con l’art. 39 si è voluto dare esecuzione alla sentenza del 25 luglio 2008 emessa della Corte di Giustizia europea con la quale lo Stato membro italiano era stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24/6/1992 n. 92/57/CEE e relative all’obbligo da parte del committente di designare uno o più coordinatori nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile si trovino ad operare più imprese a prescindere dall’entità del cantiere o se nello stesso vi fossero rischi particolari. ATTENZIONE!!!!!!! Con l’approvazione del decreto correttivo del D.Lgs 81/08 (che dovrà essere approvato entro il 16 agosto 2009comma 11 dell’art.90, ora modificato dalla legge n° 88 del 7/7/2009, SARA’ ABROGATO. ****** |
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L’antincendio negli alberghi può attendere (ancora un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2010)
Ancora una volta proroga chiama proroga e così la data di scadenza per l’adeguamento delle strutture turistico – alberghiere, con oltre 25 posti letto è stato prorogato al 31 dicembre 2010 così come sancito dall’ art. 23, punto 9, Decreto Legge 1 Luglio 2009 n° 78 che recita: “Il termine stabilito dall’articolo3, comma4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell’articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994 È da precisare che tale proroga è relativa a coloro che hanno presentato entro il 30.06.2005, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’art.2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n°37, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi di cui all’art. 3. Fare una cronistoria in materia sarebbe lunga, l’ultima proroga era stata concessa fino al 30 giugno 2009 con l’ art.6 del Decreto Legge 30 giugno 2008 (come riportato nella NEWS di questo sito nel mese di Luglio 2008). Sirena di segnalazione incendio ****** |
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