Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella Scuola
Sono un Dirigente scolastico e navigando su internet per problemi inerenti la sicurezza mi sono imbattuto casualmente nel suo sito.
Ho notato che non si parla di sicurezza nella scuola, perché?
L’R.S.P.P. che era nell’istituto dove sono stato assegnato si è trasferito ed io non ho fatto alcun corso di formazione in merito.
Ora a chi devo assegnare tali funzioni?
Grazie per la risposta.
Questo sito è entrato in funzione il 21 aprile 2008, per cui non abbiamo avuto il tempo tecnico per occuparci dei problemi della scuola per due motivi; il primo perché tra la fine di aprile e gli inizi di maggio l’attenzione era rivolta al Testo Unico sulla sicurezza, il secondo perché il legislatore, avendo rinviato l’applicazione del D.Lgs. 09.04.08, n°81 (denominato impropriamente Testo Unico) per gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado al 2009, ci è sembrato più logico rivolgere l’attenzione su altri settori quale l’edilizia dove si verificano parecchi infortuni mortali.
E’ opportuno fare rilevare che l’art.3 del D.Lgs 81/08 sancisce che entro 12 mesi dalla entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, a seguito di emanazione di vari decreti da parte dei Ministri competenti, e precisamente fino al 15 Maggio 2009 sono fatte salve le disposizioni attuative dell’art.1, comma 2, D.Lgs. 626/94 nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 271/99; D.Lgs 272/99 e le altre disposizioni tecniche del D.P.R. 547/55 e del D.P.R. 164/56, nei confronti delle Forze armate e di Polizia (…), degli istituti di istruzione ed universitarie e degli Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado (…).
Rispondendo alla seconda domanda dobbiamo, quindi, fare riferimento, per il momento, al D.Lgs. 626/94 e s.m.i. .
Lei, nella qualità di datore di lavoro avrebbe potuto svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti dall’allegato I, se avesse frequentato un apposito corso di formazione di 16 ore in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nella fattispecie deve avvalersi, prioritariamente, del personale interno all’unità scolastica, che si dichiari a tal fine disponibile e che sia in possesso di capacità e requisiti professionali di cui all’art.8-bis, D.Lgs. 626/94 integrato dal D.Lgs.195/2003 e precisamente:
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
All’uopo si precisa che il Responsabile del S.P.P. può essere uno per ogni plesso o uno per tutti i plessi, a Sua descrizione.
La nomina del R.S.P.P. (poiché bisogna attenersi, per il momento, al D.Lgs 626/94 ) deve essere comunicata all’Ispettorato provinciale del lavoro e all’A.S.- Dipartimento Prevenzione – territorialmente competenti.
Non dimentichi che entro e non oltre il mese di Maggio 2009, salvo eventuali proroghe, dovrà attenersi alla nuova normativa.